AICAT
Associazione Italiana Calorimetria e Analisi Termica
AICAT
     
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STATUTO
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Articolo 1

È costituita la "ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CALORIMETRIA E ANALISI TERMICA (AICAT)", con sede legale in Roma.

Articolo 2

L'AICAT ha carattere scientifico e la sua finalità è di promuovere e potenziare gli studi di calorimetria e di analisi termica nonché il progresso e la diffusione dei metodi e delle tecniche usati in tali studi con tutti i mezzi che gli organi sociali riterranno opportuni.

Per conseguire le proprie finalità l'Associazione promuove e appoggia in particolare tutte le iniziative atte a favorire i contatti e gli scambi tra ricercatori che nell'ambito di diverse discipline si dedicano a studi calorimetrici e di analisi termica.Inoltre l'Associazione intrattiene rapporti e organizza iniziative con quegli organismi scientifici e culturali che in Italia ed all'Estero operano in campi di interesse analoghi od affini, in particolare con la Società Chimica Italiana e, a livello internazionale, con la International Confederation for Thermal Analysis, ICTA.

L'Associazione non persegue fini di lucro.

Articolo 3

Il patrimonio dell'AICAT è costituito dai contributi dei Soci, da elargizioni a favore dell'Associazione e dai beni che con tali fondi potranno essere acquistati.

Articolo 4

Può essere iscritta all'Associazione ogni persona fisica interessata alle sue finalità e la cui domanda d'iscrizione sia presentata da almeno due Soci.

La domanda d'iscrizione viene sottoposta all'approvazione del Consiglio Direttivo, con diritto di appello all'Assemblea, secondo quanto stabilito dal regolamento. La quota di iscrizione è fissata dall'Assemblea.

La qualifica di Socio si perde:

1-automaticamente, per morosità protratta oltre due anni;

2-in seguito a deliberazione dell'Assemblea qualora il Socio tenga una condotta pregiudizievole agli interessi e al prestigio dell'Associazione;

3-per decesso o dimissioni.

Articolo 5

Può essere iscritta all'Associazione ogni Organizzazione pubblica o privata la cui domanda sia approvata dal Consiglio Direttivo con diritto di appello all'Assemblea.

L'iscrizione è subordinata al pagamento delle quote sociali, secondo quanto stabilito dal Regolamento.

Ogni Organizzazione regolarmente iscritta si farà rappresentare nell'Assemblea da una persona con diritto a un solo voto per conto della Organizzazione.

Le Organizzazioni perdono la qualità di Socio negli stessi casi elencati all'Articolo 4 dello statuto in quanto compatibili.

Articolo 6

Organi dell'AICAT sono:

- l'Assemblea dei Soci;

- il Presidente;

- il Consiglio Direttivo.

Articolo 7

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno possibilmente in concomitanza con una delle riunioni scientifiche che l'AICAT organizza per perseguire gli scopi istituzionali. Essa ascolta e approva la relazione del Presidente sull'attività dell'anno sociale entrante; esamina per l'approvazione il bilancio consuntivo dell'ultimo anno sociale ed il bilancio preventivo dell'anno seguente.

Hanno diritto di voto solo i Soci in regola con il pagamento della quota associativa.

Assemblee straordinarie vengono convocate dal Presidente su richiesta del Consiglio o di almeno il 20% dei Soci.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei Soci. In mancanza del numero legale l'Assemblea si riunisce in seconda convocazione anche lo stesso giorno in ora diversa, e può deliberare qualunque sia il numero dei Soci presenti, purché ciò sia esplicitamente dichiarato nell'avviso di convocazione. È ammesso che i Soci siano rappresentati per delega all'Assemblea; ad ogni Socio possono essere conferite fino a due deleghe.

Ogni deliberazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria viene presa a maggioranza semplice dei votanti presenti (nel computo della maggioranza sono esclusi gli astenuti); ad eccezione delle votazioni riguardanti modifiche di Statuto che devono essere prese a maggioranza dei due terzi dei Soci presenti, Le modifiche dello Statuto, che possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno il 10% dei Soci, devono essere comunicate ai Soci almeno trenta giorni prima dell'Assemblea che deve decidere in merito.

Articolo 8

Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente, dal Presidente uscente e da cinque membri, dei quali uno ha funzioni di Segretario e uno ha funzioni di Tesoriere, scelti secondo le modalità fissate dal Regolamento.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede alle riunioni del Consiglio Direttivo, cura che le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio abbiano pratica esecuzione. In caso di assenza o di impedimento ne assume l'ufficio il Consigliere più anziano di età.

Il segretario tiene i verbali di tutte le riunioni, tiene aggiornato l'elenco degli iscritti all'Associazione, si occupa della corrispondenza e della diffusione delle notizie riguardanti l'attività dell'Associazione.

Il tesoriere cura le entrate e le uscite dell'Associazione, richiede e raccoglie le quote di iscrizione, provvede al pagamento delle spese, redige il bilancio preventivo e il conto consuntivo, che vengono sottoposti all'esame del Consiglio Direttivo, e da questo all'approvazione dei Revisori dei conti e dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 9

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei Soci con voto segreto e dura tre anni; il Presidente è immediatamente rieleggibile solo una volta. Nel Consiglio Direttivo il Presidente ha voto preferenziale in caso di parità.

I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti dall'assemblea dei Soci con voto segreto e durano in carica tre anni; essi sono immediatamente rieleggibili solo una volta. Alle vacanze si provvede chiamando a far parte del Consiglio il primo dei non eletti.

Articolo 10

L'anno sociale e finanziario dell'Associazione inizia il 1 gennaio e finisce il 31 dicembre di ogni anno.

Per ciascun anno finanziario l'Assemblea dei Soci, su proposta di almeno due Soci nomina due Revisori dei Conti e un Revisore supplente, che riferiscono all'Assemblea sull'andamento finanziario dell'Associazione e sui bilanci presentati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 11

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, espresso mediante referendum indetto dal Consiglio Direttivo, previa approvazione della maggioranza dell'Assemblea dei Soci. La nomina di uno o più liquidatori è demandata al Presidente del Tribunale, a norma dell'articolo 11 disp. di att. del codice civile.

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